Al centro dell’azione del nuovo esecutivo targato Giorgia Meloni , studiato un bonus per le mamme lavoratrici che fino ad oggi hanno annaspato cercando di conciliare la professione con la famiglia.
La legge di Bilancio del governo Draghi, relativamente all’anno in corso, all’articolo 1 comma 137 disponeva un aiuto in vista delle mamme lavoratrici.
“In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per centro l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato”, poteva leggersi nel testo. Oggi con una nuova circolare l’INPS ha provveduto a rimaneggiare il provvedimento.
Nel tentativo di favorire la natalità, versando l’Italia nell’inverno demografico, l’INPS ha provveduto a potenziare la voce dell’esonero contributivo. Nelle intenzioni del governo Meloni la strada tracciata va in questa direzione. L’INPS ha pertanto emesso una circolare in cui spiega come l’esonero valga per tutte le dipendenti del settore privato con esclusione di quelle del comparto pubblico. Oltre alle lavoratrici a tempo indeterminato, nel provvedimento rientrano anche quelle a tempo determinato e a somministrazione. Il beneficio è lucrabile qualora la lavoratrice abbia goduto del congedo obbligatorio di maternità.
Per ottenere il bonus mamme occorre che il datore di lavoro disponga istanza all’INPS attraverso la sezione “Contatti” del “Cassetto previdenziale”. L’esonero mamme post parto, ovvero la decontribuzione, ha “durata massima di un anno dalla data di rientro nel posto di lavoro, a seguito della fruizione del congedo obbligatorio di maternità”. Le categorie sociali coinvolte sono quelle comprese nel settore agricolo; nel lavoro domestico; nel lavoro interinale: rapporti di apprendistato; lavoro subordinato con vincolo associativo in una cooperativa di lavoro; assunzioni a scopo di somministrazione; part-time.
L’esonero viene applicato nella misura del 50% per 12 mesi del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici impiegate nel settore privato. L’estensione deve tuttavia avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Come ampiamente illustrato dall’Istituto di Previdenza “l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Infine la misura non costituisce aiuti di Stato e non è soggetta all’utorizzazione della Commissione europea in quanto il bonus ha carattere generale inerente la quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri.